Not. Gaetano Petrelli
Non e’ stato ulteriormente
prorogato il termine, previsto dall’articolo 64, comma 4, della legge 23
dicembre 2000 n. 388, e fissato al 31 dicembre 2001, per la denunzia al catasto
urbano dei fabbricati gia’ rurali e che hanno perso i requisiti di ruralita’.
L’accatastamento successivo
al predetto termine determina, oltre alla riscossione del contributo di
concessione ex art. 11 della legge 10/1977, il recupero di eventuali
imposte dirette dovute a partire dal 1° gennaio 1993.
Era gia’ scaduto, invece, al
31 dicembre 1997 il termine per la denuncia al catasto urbano delle opere
ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47,
ai sensi dell’articolo 52, commi 2 e 3 di quest’ultima legge (termine cosi’
prorogato per effetto dell’art. 9, comma 8, del D.L. n. 557/1993, e dell’art.
3, comma 156, della legge n. 662/1996).
Per le dichiarazioni
presentate successivamente a tale data è quindi dovuta, ricorrendo i presupposti
di cui all’art. 52, comma 3, della legge n. 47/1985, la sanzione di euro 129,11
(lire 250.000) per ciascuna unità immobiliare.
Nessun riflesso ha invece la
scadenza dei termini suindicati sulla stipulabilita’ degli atti aventi ad
oggetto fabbricati rurali non accatastati.